Resta esclusa dalla prossima competizione elettorale per il Comune di Roma del 26 e 27 maggio la lista "Roma Capitale Comune". Lo ha deciso la V sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Alessandro Pajno, che ha respinto l'appello presentato dal Partito Roma Capitale Comune con cui la lista chiedeva la riforma della sentenza dal Tar del Lazio.
LE MOTIVAZIONI - I giudici ammininistrativi di secondo grado hanno respinto le istanze dei ricorrenti: "Considerato - si legge nella sentenza - al di là della concisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata e della sommarietà delle conclusioni della commissione elettorale circondariale, che comunque il provvedimento definitivo di ricusazione è stato assistito da tutta la documentazione necessaria inerente le firme dei proponenti la lista appellante; ritenuto che pur non essendo state specificate le cause della non validità di ogni singola firma, raggruppate invece per comunanza di origine nell’atto di ricusazione, queste erano nella disponibilità della lista 'Roma Capitale Comune' la quale, sia davanti alla commissione, sia in sede di tutela giurisdizionale, non ha mosso concrete contestazioni su ciascuna ammissibilità almeno nel limite del raggiungimento della soglia minima necessaria per l’ammissione alla competizione elettorale; considerato che anche nella sede giurisdizionale, a fronte delle produzione dei verbali in cui venivano riportate le sostenute invalidità delle firme, è stata data dagli interessati la prova della qualità di elettori in capo ai sottoscrittori cui era stato negato tale titolo". Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi tremila euro.
19 I CANDIDATI - Dopo questa sentenza i candidati alla poltrona di primo cittadino in lizza il 26 e 27 maggio restano 19: ai 18 ammessi dall'ufficio centrale elettorale circoscrizionale dopo la presentazione delle liste, si era infatti aggiunto nei giorni scorsi il 19esimo, il candidato di Roma Risorge, che era stato riammesso alla competizione elettorale dal Tar dopo l'iniziale ricusazione.